Certificazione FSC ®
3 Aprile 2024I Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) per materiali e interventi edilizi sono definiti dal Decreto 23 giugno 2022 n. 256 approvato dal Ministero della Transizione Ecologica, relativo a “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi” cosiddetto – CAM Edilizia.
Il nuovo Decreto, entrato ufficialmente in vigore il 4 dicembre 2022, sostituisce il precedente DM 11 ottobre 2017 e introduce nuovi criteri, prescrizioni e metodi specifici per la verifica per ogni singolo requisito.
La verifica dei CAM si gioca su più fronti e su più livelli, tiene infatti conto dell’edificio nel suo complesso e valuta quindi l’intero processo costruttivo partendo dal ciclo di vita del singolo prodotto: provenienza delle materie prime, sostenibilità del contenuto di riciclato, emissioni, smaltimento, ecc.
A quale bisogno rispondono i CAM?
I CAM rispondono all’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale di un determinato ciclo produttivo, promuovendo modelli di consumo più sostenibili, l’utilizzo di risorse secondarie e migliorando al contempo le condizioni di salubrità degli edifici e di vita degli occupanti.
La loro applicazione sistematica e diffusa consente a progettisti e committenti di scegliere e preferire tecnologie e prodotti sostenibili dal punto di vista ambientale e produce un effetto leva sul mercato, inducendo i produttori ad adottare processi sempre più virtuosi e in linea con le richieste della Pubblica Amministrazione , e a tendere del mercato in senso più ampio, in termini di sostenibilità e salubrità.
In Italia, l’efficacia dei CAM è stata assicurata grazie alle previsioni contenute nel nuovo Codice dei contratti.
Infatti, l’articolo 57 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, prevede l’obbligo di applicazione, per l’intero valore dell’importo della gara, delle “specifiche tecniche” e delle “clausole contrattuali”, contenute nei criteri ambientali minimi (CAM). Lo stesso comma prevede che si debba tener conto dei CAM anche per la definizione dei “criteri di aggiudicazione dell’appalto” di cui all’art. 108, commi 4 e 5, del Codice.
Questo obbligo garantisce che la politica nazionale in materia di appalti pubblici verdi sia incisiva non solo nell’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, ma nell’obiettivo di promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili, “circolari“e nell’ aumento del numero di occupati nei diversi settori delle filiere più sostenibili.
Il capitolo 2.5.6 “Prodotti legnosi” del DM giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 – in vigore dal 4 dicembre 2022) al fine della rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi riporta che “Tutti i prodotti in legno utilizzati nel progetto devono provenire da foreste gestite in maniera sostenibile come indicato nel punto “a” della verifica se costituiti da materie prime vergini, come nel caso degli elementi strutturali o rispettare le percentuali di riciclato come indicato nel punto “b” della verifica se costituiti prevalentemente da materie prime seconde, come nel caso degli isolanti”.
Per la prova di origine sostenibile ovvero responsabile richiede una certificazione di catena di custodia rilasciata da organismi di valutazione della conformità che garantisca il controllo della «catena di custodia», quale quella del Forest Stewardship Council® (FSC®) o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC).
Per quanto riguarda le certificazioni FSC o PEFC, tali certificazioni, in presenza o meno di etichetta sul prodotto, devono essere supportate, in fase di consegna, da un documento di vendita o di trasporto riportante la dichiarazione di certificazione (con apposito codice di certificazione dell’offerente) in relazione ai prodotti oggetto della fornitura.
La Fioretti Infissi possiede la certificazione di Catena di Costodia FSC® (numero FSC-C199563 codice certificato CQ-COC-000706) e quindi i suoi prodotto sono rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi e quindi idonei alle fornture alle Pubbliche Amministrazioni.